Statuto Associazione Culturale Italian Cosplay
Art.1) Denominazione
L'Associazione è denominata “Associazione Culturale Italian Cosplay” di seguito denominata anche “l’Associazione”
avrà sede in Pontedera, via Dei Mille 13, 56025.
Art.2) Finalità e attività
L’Associazione ha per scopo la pratica, la diffusione e la promozione della cultura nipponica inerente ai fumetti,
animazione, videogiochi, cosplay e di ogni altra attività ludica attinente. Inoltre l'Associazione si prefissa di organizzare
o assistere all'allestimento di manifestazioni pubbliche che comprendono sfilate/gare cosplay, presentazione di eventi di
varia natura, rappresentazioni di cultura giapponese ed organizzare cene a tema, discussioni in ambito dell'animazione e
del fumetto, interazione con vari Enti Territoriali e Istituzionali per aumentare la visibilità dell'Associazione e divulgare
i suoi interessi. L’Associazione è rigorosamente apolitica e apartitica.
Art 3.) Al fine di realizzare gli scopi sociali esposti nell’art. 2, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- 1. Organizzare fiere fumettistiche e ludiche;
- 2. Promozione ed allestimento di eventi cosplay, spettacoli e rassegne;
- 3. Compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare,immobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi sociali;
- 4. Provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli enti e/o le associazioni che a livello nazionale e/o internazionale seguono gli stessi scopi dell’Associazione o hanno settori specifici di comune interesse;
- 5. Compiere tutte le operazione necessarie e/o utili per un migliore conseguimento dei propri scopi associativi.
Art.4) Patrimonio ed entrate
L’Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività
relative agli scopi istituzionali. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il
conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a
registrazione. L'Associazione, nel rispetto del suo oggetto sociale ed in ordine al conseguimento dei suoi scopi, può
farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire alle organizzazioni e/o federazioni tra associazioni analoghe a
livello nazionale ed internazionale, eventualmente anche adeguando le proprie strutture ed il proprio Statuto qualora le
norme di tali organizzazioni lo richiedano.
Art.5) Membri dell'Associazione
Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che aderiscano
ai progetti dell'Associazione e che vogliano offrire aiuto e/o sostegno alla scopo comune, sottoscrivendo dichiarazione
di accettazione del presente statuto.
Possono inoltre aderire all'Associazione Enti Pubblici e privati che comunque prevedano il perseguimento di finalità
analoghe a quelle dell'Associazione.
Il rapporto associativo non è unico per tutte le figure di associati indipendentemente dal titolo associativo posseduto.
Art.6) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte
degli interessati.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la
quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
La qualità di socio si perde:
- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi 1 mese dall'eventuale sollecito. I soci espulsi per
morosità potranno comunque essere riammessi, su domanda presentata al Consiglio direttivo, pagando una
nuova quota;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dal
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art.7) Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- a) di partecipare all'Assemblea con o senza diritto di voto a seconda della tipologia associativa;
- b) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’
Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- c) di essere informati su tutte le attività dell’Associazione;
- d) di ottenere agevolazioni d’ingresso agli eventi organizzati dall’Associazione, quando non diversamente
previsto, e relativamente alla tipologia associativa.
Gli associati sono obbligati:
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
- b) a non recare danni morali o materiali all’Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Art.8) Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
Art.9) L'Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli associati.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
L'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio e viene convocata dal Presidente almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri del Consiglio
direttivo ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
indicato dal Presidente stesso e in assenza di entrambe le figure da altro membro dell’assemblea indicato dal Consiglio
Direttivo. Le convocazioni con relativo ordine del giorno devono essere effettuate mediante avviso sugli organi di
comunicazione dell'associazione quali sito internet, forum o email.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli
associati e l’intero Consiglio direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Art. 10) Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di
5; se il numero dei componenti fosse inferiore al minimo consentito, si dovrà convocare un assemblea per eleggere i
componenti mancanti. Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidalmente l’unico organismo sociale preposto alla
determinazione dell’indirizzo dell’Associazione in conformità alle finalità della stessa.
Art. 11) Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio: Deliberare l’ammissione di nuovi soci, deliberare l’ammissione di nuovi Soci Ordinari tra i Soci
Fondatori, eleggere nell'ambito dei suoi componenti: Presidente, Vice-Presidente, Segretario; revocare le cariche ai
rispettivi membri del Consiglio, deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno,
proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo, stabilire l'ammontare della quota annuale e le quote
di partecipazione ai singoli eventi, stabilire eventuali esenzioni dal pagamento delle quote sociali, provvedere alla
sospensione, espulsione o radiazione dei soci, compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi
dell'Associazione, emanare i regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, proporre all'Assemblea
l'adesione ad organizzazioni e/o federazioni di associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'uopo,
modificare lo Statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione, riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta.
Art 12) Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e viene convocato tramite comunicazione
sugli organi d’informazione a disposizione dell'Associazione (sito internet, email, etc).
Il Consiglio Direttivo è deliberante se sono presenti almeno la metà dei consiglieri.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, l’unica eccezione è la decisione di revoca delle cariche
dei consiglieri che deve essere presa all’unanimità dei presenti escluso il diretto interessato della revoca.
Art. 13) Tipologie associative
Gli associati sono divisi nelle seguenti tipologie: Fondatori; Onorari; Ordinari;
- a) Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto e sono
eleggibili tra gli organi dell’associazione.
- b) Sono Soci Onorari le persone che, per la loro dimostrata attenzione nei confronti dell’Associazione, si vedono
assegnare tale carica dal Consiglio Direttivo, previa loro accettazione. Non sono vincolati al pagamento delle quote
associative annuali, hanno durata annuale, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili tra gli organi
dell’associazione.
- c) Sono Soci Ordinari coloro che si associano per partecipare alle attività organizzate dall’associazione. Hanno durata
annuale, e acquisiscono il diritto di voto dopo tre mesi dall’iscrizione nel libro dei soci. Tra gli associati ordinari
potranno essere anche i minorenni, la cui domanda di adesione dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria
podestà, ma non avranno diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età.
L’ammontare della quota associativa e delle quote di partecipazione ai vari eventi, delle varie categorie di Associati,
insieme alle modalità di applicazione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci devono provvedere ogni anno, entro la data deliberata dal Consiglio, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno
successivo versando contestualmente le quote associative per intero, pena la decadenza del titolo di associato.
Il periodo di validità della tessera associativa andrà dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. La quota associativa è
dovuta per intero qualunque sia il periodo della domanda di ammissione o del rinnovo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il Consiglio Direttivo può promuovere delle attività sociali straordinarie rivolte a tutti i Soci, ovvero a una parte di loro,
per la cui partecipazione può stabilire il versamento di una quota straordinaria.
Tutti i Soci sono tenuti al versamento di quote straordinarie, qualora fossero deliberate dal Consiglio e ratificate da
un’Assemblea dei Soci, e ad integrazione della cassa sociale.
Il consiglio direttivo stabilirà una quota di partecipazione ad ogni singolo evento per i singoli membri.
Art.14) Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea degli
Associati.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo
stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art.15) Vice-presidente
Vice-Presidente: nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri, presiede l’Assemblea dei soci e il
Consiglio Direttivo in assenza del Presidente. Collabora con il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 16) Segretario
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo. Il Segretario ha il compito
della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Il Segretario ha il compito di approntare il bilancio
preventivo e consuntivo dell'Associazione.
Art. 17) Modifiche statuarie e scioglimento dell'Associazione
Qualsiasi modifica alle norme del presente statuto deve essere deliberata con il voto favorevole unanime
dell’Assemblea dei Soci.
L’Associazione può essere sciolta per l’impossibilità di perseguire i fini che si è proposta. Lo scioglimento potrà essere
altresì disposto dall’Assemblea dei Soci all’unanimità. In caso di scioglimento dell'Associazione, l’Assemblea dei Soci
nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i membri del Consiglio o dell’Assemblea, conferendo loro i necessari
poteri, e delibererà sulla destinazione del patrimonio che sarà devoluto a organizzazioni senza scopo di lucro operanti in
campo umanitario o di pubblica utilità ovvero ad associazioni ed enti senza scopo di lucro il cui scopo sociale sia affine
a quello dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18) Responsabilità
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti compiuti dai singoli Soci non
esplicitamente autorizzati dal Consiglio medesimo.
Art.19) Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia con l’1 Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno di vita dell’Associazione. Al
termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio consuntivo che verrà approvato
dall’Assemblea dei Soci entro il termine di 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, accompagnandolo con apposita
relazione illustrativa. Entro il 31 Dicembre di ogni anno l’Assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo per l’anno
successivo redatto dal Consiglio Direttivo. I bilanci resteranno depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci
giorni che precedono l’adunanza annuale dell’Assemblea dei soci. Qualunque socio può prenderne visione e richiederne
copia. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione o utili nonché fondi riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
Art.20) Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.